ALTRE FAKE NEWS CHE “GIRANO” SUL SISTEMA CONTRIBUTIVO: La bilancia, il metro, il bambino e l’acqua sporca


           Come anticipato, con questo nuovo post voglio denunciare le altre Fake news sulla presunta equità del metodo contributo, con cui viene attualmente calcolato l’importo pensionistico, perché si riscontrano altre evidenti sperequazioni tra i pensionati aventi uguali condizioni anagrafiche e lavorative.
        Si premette che fino a questo momento, dal 1996, anno in cui la riforma Dini introdusse il sistema contributivo, quattro sono stati i periodi durante i quali risultano stabiliti/aggiornati i coefficienti che convertono il montante in pensione; di seguito, sono indicati, per esempio, quelli stabiliti in relazione dell’età di pensionamento a 65/66 anni:
        -1° periodo, dal 1996 al 2009: con coefficiente di 6,136%, in pensione a 65 anni;
        - periodo, dal 2010 al 2012: con una diminuzione pari a 5,620%, in pensione
                                                             a 65 anni;
        -3° periodo, dal 2013 al 2015: con riduzione pari a 5,624% (a 65 anni, il
                                                              coefficiente è pari a 5,435), in pensione a 66 anni;
        - 4° periodo, dal 2016 al 2018: la percentuale si accorcia ancora fino a 5,506% ,
                                                            in pensione a 66 anni.                        
      Dal 2019, i coefficienti saranno revisionati in costante e periodica diminuzione
                       ogni due anni.
         Come ho scritto nel precedente post e come si evidenza da quanto descritto più sopra, a causa dell’ingiusto, iniquo e contraddittorio sistema basato sulla media e non sull’effettività della vita attesa del lavoratore (“raffigurato” magistralmente da Trilussa con la poesia sulla statistica del “pollo a testa”), tali coefficienti nel corso degli anni subiscono anche una costante diminuzione, collegata all’aumento della speranza di vita, determinando in questo modo un conseguente e periodico abbassamento dell’importo pensionistico.
    DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE. UN’ALTRA CONTRADDIZIONE: Chi va in pensione prima, prende di più, rispetto a chi si pensiona dopo!
       Perciò, In seguito all’aggiornamento in ribasso dei coefficienti nel corso degli indicati quattro periodi di lavoro, ne consegue che lavoratori di uguale età anagrafica e di pensionamento, stesso genere e montante contributivo maturato - contrariamente alla logica attuariale che, in tali situazioni, dovrebbe attribuire tavole di sopravvivenza uguali - possano percepire importi diversi, quando scelgono di pensionarsi alla scadenza dei periodi stessi.
      - Infatti, con un montante, per esempio, di €.300.000 e all’età di 65 anni:
                           - Con decorrenza dicembre 2009, la pensione annua è pari a                  €.  18.408 (300.000 x 6,136%);
                           - Con decorrenza gennaio 2010 – nel mese successivo - la pensione annua è  pari a €.16.860 (300.000 x 5,620%) inferiore di 1.548 euro, rispetto al pensionato di cui sopra, con identico montante ed età, collocato in pensione nel mese precedente.
    -Proseguendo nell’esempio, con lo stesso montante (€.300.000) e all’età di 66 anni (requisiti Fornero):
                           -Con decorrenza dicembre 2015, la pensione è pari a €.16.872 (€. 300.000 X 5,624%.)
                           - Con decorrenza gennaio 2016 - nel mese successivo – si riceve un importo inferiore pari a €. 16.518 (300.000 X 5,506%). 
         Quindi, chi va in pensione subito prima della revisione dei coefficienti, riscuote un premio non giustificato, in relazione alla parità di condizioni esistenti tra i due pensionati!
        Cari lettori, vi sembra, questo, un metodo normale ed equo per garantire a tutti i pensionati equivalenza di trattamento a parità di requisiti, come affermano numerose fake news in proposito? Appunto sono post-verità che con questa iniziativa editoriale cerco di smentire pubblicamente (sono a disposizione di chiunque voglia contestare, anche in un pubblico dibattito/tavola rotonda).

LA RIVALUTAZIONE/RECUPERO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO: È come misurare l’altezza con la bilancia e non con il metro!
       La Riforma Dini nel 1995, aveva stabilito, per difenderne il valore iniziale, di procedere alla rivalutazione annuale dell’importo del montante contributivo, in base alla variazione quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL), rispetto al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
       In premessa, voglio chiarire ai lettori che i contributi nel sistema contributivo, come le retribuzioni in quello retributivo e le pensioni dopo la loro prima liquidazione, possono perdere nel corso degli anni il valore e il potere di acquisto per effetto dell’aumento  dei prezzi al consumo.
       Per questo, c’è bisogno di un meccanismo di recupero/compensativo/perequativo che ne mantenga stabile il loro importo nel tempo: L’indice dell’inflazione, dei prezzi al consumo degli operai e impiegati, stabilito dall’ISTAT.
       Come abbiamo visto, la riforma Dini scelse, invece, un meccanismo improprio, cioè la variazione del Prodotto interno lordo, che misura la ricchezza prodotta in un determinato anno dal Paese (pensava di abitare in Svezia, Finlandia, Danimarca?):
    Lo Stato rivaluta i contributi non in base alla loro effettiva perdita di valore nel tempo, ma se ha i soldi per finanziarli.       Incredibile!                                                                            
       Un esempio per chiarire meglio: una pensione mensile di 1.500 euro, che subisce in un anno l’inflazione del 2%, ha un minore potere di acquisto pari a 1470 euro, per cui l’intervento legislativo perequativo di 30 euro, che riporta l’importo a €. 1.530, non rappresenta un aumento, ma garantisce semplicemente la conservazione del potere di acquisto dell’importo iniziale di 1.500 euro mensile.
   Proprio Ieri, la Stampa (ItaliaOggi del 18.10.17) ha lanciato un messaggio di post- verità che genera confusione, scrivendo “di pensioni che tornano a crescere, dal gennaio 2018, con aumento dell’1,2%”, mentre - attenzione lettori pensionati - la verità è che si tratta semplicemente di recupero di risorse, per compensare, ripeto, la minore possibilità di comprare beni e servizi, a seguito dell’inflazione: anche se la pensione aumenta, conserva la stessa capacità di spesa dell’anno precedente
        A tal proposito consentitemi una digressione: quando la riforma Fornero (come anche le altre leggi, in materia) ha escluso negli anni 2012/2013, la rivalutazione delle pensioni superiori a €. 1.400 mensili ha, di fatto, sancito la loro diminuzione, a danno di sei milioni di pensionati e delle loro famiglie che vivono di redditi vicino alla soglia della povertà.
       Vergogna! Non basta il pianto di una Ministra per sanare questa indicibile e inqualificabile azione volta a sottrarre soldi (circa 5 miliardi di euro!) alla povera gente, per finanziare le dissestate Casse dello Stato: In caso di necessità, sarebbe stato più equo e comprensibile aumentare temporaneamente le aliquote più alte (41% e 43%) dell’Irpef, per i redditi da €. 55.000 a oltre €. 75.000.

                                  LA RIVALUTAZIONE/COMPENSAZIONE NEL 2017
       La rivalutazione di quest’anno dei contributi e delle pensioni calza a proposito per spiegare l’ingiustizia e difformità dei due meccanismi, messi in campo dal legislatore:  Nel 2017, il tasso medio di rivalutazione del PIL, da applicare al complesso dei contributi, è stato fissato nella misura dello 0,4684%, mentre l’indice inflattivo (da valere da gennaio 2018) per le pensioni, si è attestato intorno all’1,2%.
      Cari lettori, è giusto che i contributi recuperino meno di mezzo punto percentuale mentre le pensioni l’1,2%, in base alla svalutazione stabilita dall’Istat che è l’unica misura idonea per determinare la reale misura dell’inflazione.
      Assolutamente No: In questi ultimi tempi, con il PIL ridotto ai minimi termini, il montante, da cui viene calcolata la pensione, ha subìto un evidente deprezzamento, mai più recuperabile, a danno delle pensioni contributive future.
      Attenzione, la perdita per il futuro pensionato può essere notevole perché, da proiezioni effettuate, per un neoassunto, un punto percentuale in più o in meno durante la sua vita lavorativa, può determinare un tasso di sostituzione (rapporto tra stipendio e pensione) che varia di 20 punti percentuali!
      Allora, come ripeteva un celebre conduttore-giornalista, la domanda sorge spontanea: perché “non misurare l’altezza semplicemente con il metro e il peso con la bilancia”, ripristinando l’indice inflattivo anche per il sistema contributivo, come attualmente si applica a quello retributivo?

    -ALTRE POST VERITÀ: IL SISTEMA CONTRIBUTIVO E’ CONFORME                                            ALLA NORMATIVA DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO.    -LA VERITÀ: È FALSO.
         Nel tempo, si sono sedimentate numerose sentenze della Corte Costituzionale (fra cui: n.173 del 17.7.1986 - n.501 del 5.5.1988 - n.119 del 15.3.1991 - n. 42 del 10.2.1993 -n.316 dell’11.11.2010 - n.70 del 30 4.2015) che hanno sancito, testualmente, che la pensione “ha natura di retribuzione differita, proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro svolto in passato, durante la vita attiva del lavoratore (art.36), al fine di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita.........(art.38)" : Tante sono state le sentenze del Giudice delle Leggi concordi su questo tema, che tale principio costituzionale si considera ormai inserito nell’Ordinamento Giuridico italiano (ius receptum). 
          Se tale è la situazione ordinamentale, se alla pensione (retribuzione differita) si applica oltre che il principio dell’adeguatezza degli importi (art.38) anche quello della proporzionalità (art. 36) - articolo quest’ultimo che rappresenta il criterio di natura costituzionale per determinare l’importo della retribuzione del lavoratore in attività - mi domando quale potrebbe essere il parametro giuridicamente e strutturalmente più idoneo per misurare e calcolare il trattamento pensionistico? Certamente quello che si basa sulla retribuzione svolta in passato dal lavoratore-pensionato e quindi il metodo di calcolo retributivo e non quello contributivo.                 
     Per un principio di giustizia, una correzione, però, occorre apportare al sistema retributivo: Per evitare la possibilità di aumentare in modo speculativo la pensione, incrementando le retribuzioni degli ultimi anni, si poteva e si può correggere tale presumibile anomalia, disponendo che la retribuzione pensionabile sia ricavata da quelle percepite durante tutta la vita lavorativa, come per il montante contributivo. 
Ciò anche per eliminare ogni alibi a chi sostiene il metodo contributivo .                                                                                                                                                L’ex ministra Fornero, scegliendo, invece, per tutti i lavoratori dal 2012, il metodo contributivo (peraltro non conforme, come abbiamo visto, alla Costituzione e alla Legge) anche per contrastare questa possibile fraudolenza (come ha dichiarato), non ha fatto altro che, in termini gergali,: “Gettare via l’acqua ritenuta sporca (media degli ultimi anni della retribuzione) con tutto il bambino (metodo retributivo)”, mentre poteva adottare benissimo la modifica inclusiva che propongo più sopra.
   A questo punto è legittimo il dubbio che il fine ultimo fosse un altro: Ridurre le pensioni, con il contributivo e anche con l’inasprimento dei requisiti, per drenare altre risorse (88 miliardi di euro attesi fino al 2021), al fine di sanare i conti pubblici dello Stato, rubando il futuro previdenziale ai nostri figli e nipoti.

  -LA POST-VERITÀ: IL SISTEMA PENSIONISTICO NON È IN EQUILIBRIO.
            Lo Stato trasferisce risorse per il pagamento delle pensioni.
-LA VERITÀ: CON I CONTRIBUTI DEI LAVORATORI SI RIESCONO A FINANZIARE TUTTE LE PENSIONI PREVIDENZIALI
     I contributi obbligatori pagati dai lavoratori (salario previdenziale), per le pensioni obbligatorie I.V.S. (d’invalidità, di vecchiaia/anzianità/anticipata e ai superstiti) sono detti anche oneri sociali o contributi previdenziali.                                                                            
   Essi rappresentano imposte di scopo, perché destinate esclusivamente al finanziamento degli Enti previdenziali che gestiscono sistemi pensionistici obbligatori, e si aggiungono alle imposte IRPEF, a carico sempre dei lavoratori, tartassati dai tanti tributi da pagare: Sul salario pesano il 33% per i contributi e una forbice dal 23% al 43% per le Imposte dirette.     
    Nel prossimo post, dimostreremo - con dati/cifre tratti da una Fonte autorevolissima: i Rapporti n. 2, 3, 4 sui Bilanci INPS consolidati, anni 2013 – 2014 – 2015 del Sistema Previdenziale Italiano, redatti dal Comitato Tecnico – Scientifico presieduto dal prof. Brambilla - che il Bilancio Inps delle pensioni è taroccato, giacché non presenta alcun “buco”, mentre tantissime fake news messe in giro da Addetti ai lavori, da (presunti) Esperti e dalla Politica, pubblicate da quasi tutta la stampa italiana, sostengono il contrario.
   Per dimostrare che tale comunicazione è una fake news, è sufficiente riclassificare le poste contabili secondo la loro funzione, provvedendo a distinguere la spesa delle pensioni IVS, cioè quelle collegate e calcolate in base alla contribuzione versata, da quelle assistenziali e a sostegno del reddito, le quali ultime devono essere finanziate, invece, dalla Fiscalità generale, a carico della Collettività, e non dai contributi dei lavoratori, come la Costituzione dispone (art.38 commi 1 e 2).
   A tal proposito, per evitare definitivamente la pericolosa ed equivoca commistione contabile che oggi esiste nel Bilancio dell’Ente, presenterò, successivamente, una proposta strutturata, volta a separare:

ü La funzione previdenziale/pensionistica, finanziata dai lavoratori, gestita dall’INPS, da trasformare in “Ente privatizzato”, accorpandovi, per sinergia, altri e analoghi Sistemi pensionistici obbligatori, già privatizzati;

ü dalla funzione di protezione sociale, ricoperta attualmente in condivisione dal “fake” INPS, che sarà curata da un Ente Pubblico, che potrà denominarsi INAAS (Istituto Nazionale di Assistenza e Assicurazione Sociale).

   Prof. Lucio Casalino
            - Professore a contratto
             Università Federico II, Napoli
           - Ex dirigente INPS
           - Consigliere nazionale Cisal

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